ACCORDI TERRITORIALI – LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – ATTESTAZIONE CEDOLARE SECCA

ASPPI Ferrara

Associazione Piccoli Proprietari di Ferrara

Chi siamo

Asppi Ferrara

La A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, è un’associazione sindacale di categoria che opera a 360 gradi all’interno del vasto ed intricato mondo degli immobili; si adopera in attività quali la redazione e la predisposizione di contratti di affitto, la compravendita immobiliare, redazione di attestati di prestazione energetica, pratiche tecniche e catastali, pratiche legali, pratiche fiscali e l’assistenza sindacale.

Con i suoi associati, inoltre, s’impegna in modo serio e professionale per fornire un competente ed importante servizio di consulenza legali, tecniche, condominiali e fiscali; L’A.S.P.P.I. ha la sua sede legale ed uffici nel comune di Ferrara al civico 29 di Via Spadari. La struttura operativa è attiva nella sede provinciale a FERRARA e in 5 sedi territoriali: Bondeno, Copparo, Cento, Argenta e Codigoro.

 

LA NASCITA E L’EVOLUZIONE DELL’ASPPI FERRARA

Il 05 novembre 2019 l’ASPPI Ferrara compie 40 anni dalla sua costituzione come Associazione.

A tutti gli effetti l’ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI di Ferrara venne costituita con atto registrato a Ferrara il 05 novembre 1979 al n. 5535, avente sede in Ferrara Via Palestro n. 61/a, per tutelare e rappresentare gli interessi economici e morali dei piccoli proprietari di immobili (case, uffici, magazzini, botteghe artigiane e commerciali, negozi, condominii e piccoli centri commerciali) e per assisterli in ogni questione giuridica, sociale, amministrativa, tecnica e fiscale presso gli Enti pubblici e privati, proponendo, anche, attività di studio, ricerca sociale, convegni, dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento continuo, in relazione alle problematiche sulla conservazione e sviluppo della piccola proprietà immobiliare e per la preparazione all’apprendimento ed applicazione delle migliori metodologie per affrontare ogni problematica risolvendola nel modo più opportuno.

Questa esigenza di aiuto e tutela dei piccoli proprietari aveva interessato il primo gruppo di promotori e fondatori dall’entrata in vigore della legge 27/07/1978 n. 392 sulla regolamentazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e per i contratti locatizi per gli immobili ad uso commerciale, artigianale e professionale: prima normativa sulle locazioni sia abitative che ad uso diverso dopo la fine del secondo conflitto mondiale che aveva causato la grande distruzione di edifici di ogni genere. Tant’è che le leggi successive alla fine della guerra si erano limitate alla proroga di diritto e di fatto dei contratti di locazione in essere senza permettere la loro cessazione e l’aumento dei canoni, soprattutto per le abitazioni.

Dopo un trentennio dalla fine del conflitto il numero degli edifici ricostruiti o ristrutturati o costruiti ex novo era divenuto sufficiente perché il legislatore ritenesse opportuno regolamentare le nuove esigenze delle locazioni, stabilendo, per gli usi residenziali, una durata base di quattro anni (salvo per le esigenze abitative di natura provvisoria), da rinnovarsi tacitamente per un ulteriore periodo di quattro anni se né il locatore e neppure il conduttore avessero inviato, almeno sei mesi prima della fine del rapporto, la comunicazione di esclusione della rinnovazione tacita (consentendo al conduttore la facoltà di recesso anticipato tramite un avviso da inviare almeno sei mesi prima della data della formalizzazione dell’adempimento).

Vietata la risoluzione del contratto in caso di alienazione a terzi dell’immobile, la legge stabilì d’imperio un canone equo, calcolato su un valore locativo dell’immobile del 3,85%: valore locativo basato sul calcolo di particolari parametri. Per di più la norma regolamentava la durata residua dei contratti sottoscritti antecedentemente al 31/12/1952 e, per i successivi, fino al 07/11/1963 e per i stipulati dopo il 07/11/1963.

Per i contratti soggetti a proroga veniva determinato un equo canone da introdurre dal sesto anno dall’entrata in vigore della legge n. 392/78, con aggiornamento percentuale specifico annuale del canone. Similmente si procedeva per i contratti non soggetti a proroga.
Contestualmente furono regolamentati i contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, tramite una metodologia simile a quella utilizzata per i contratti ad uso abitativo.

È di chiara evidenza come un stravolgimento così consistente della regolamentazione in corso presupponesse che la gran parte dei piccoli proprietari di immobili residenziali o commerciali, artigianali o professionali, non esperti in una materia così complessa, avessero la necessità di chiedere chiarimenti ad esperti nel campo specifico che potessero dar loro un aiuto per la redazione dei contratti e per l’applicazione della nuova norma ai contratti in corso, senza per questo presupporre costi ingenti.

I promotori dell’Associazione ASPPI di Ferrara, formati essenzialmente da geometri professionisti, ritennero di costituire una Organizzazione diretta a sopperire la mancata preparazione specifica dei loro futuri associati, composti essenzialmente da proprietari di quegli immobili oppure da amministratori di condominio o da rappresentanti di proprietà immobiliari, e per rappresentarli in ogni sede per la tutela dei loro diritti.

Con l’entrata in vigore del Dlg n. 470/1997 da Associazione non riconosciuta l’ASPPI Ferrara si trasformò in data 30/12/1998 in Associazione no profit, senza scopo di lucro, con esclusione al diritto a qualsiasi emolumento da parte dei suoi dirigenti verso l’Associazione, come pure dei membri delle Commissioni di lavoro e dei titolari di ognuna delle cariche statutarie, al fine di evitare qualsiasi interesse economico da parte di quegli operatori sulle attività associative, compresi i contributi degli associati o sulle donazioni provenienti da altri Enti privati, da amministrazioni pubbliche, associazioni, privati o sui fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali oppure da corrispettivi per l’assistenza agli associati, e perfino sulle somme residuate a seguito dello scioglimento dell’Associazione: residui attivi da devolvere ad altre Associazioni dello stesso tipo.

Questa estrema tutela dei cittadini che si iscrivono alla Associazione mostra il grado delle garanzie su cui gli iscritti possono contare affinché i loro interessi siano tutelati al meglio senza che sorgano contrasti con gli interessi economici dei dirigenti o dei collaboratori.

Ferrara, 07 ottobre 2019

Il Delegato Nazionale ASPPI
Avv. Alberto Conti