ACCORDI TERRITORIALI – LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – ATTESTAZIONE CEDOLARE SECCA

ASPPI Ferrara

Associazione Piccoli Proprietari di Ferrara

Benefici fiscali efficienza energetica 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
  • abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

SI RAMMENTA CHE ANCHE LE DETRAZIONE AI FINI ENERGETICI DEL 50% DAL 21 NOVEMBRE 2018 SONO DA COMUNICARE TELEMATICAMENTE
L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

dal sito http://www.acs.enea.it/
geom. Barbara Baraldi