Sfratto per morosità: stop alla tassazione dei redditi da locazione non percepiti
Novità anche per lo sfratto per morosità: stop alla tassazione dei redditi da locazione non percepiti se l’inquilino non paga.art 3 quinquies.
Viene finalmente prevista, anche se solo per i contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2020, la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo, purché il mancato incasso sia comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
La normativa precedente, che continua a valere per i contratti in essere e per quelli che verranno stipulati prima del 01/01/2020, prevede invece che i redditi da locazione ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Il locatore, quindi, per i nuovi contratti di locazione abitativi soggetti alla norma potrà evitare di dichiarare al fisco i canoni fin dal principio del procedimento di sfratto e non dal termine, come invece continuerà ad avvenire per i vecchi contratti (per i quali comunque sarà riconosciuto in seguito un credito di imposta di ammontare pari a quanto dichiarato in più rispetto al percepito).
La nuova norma spiega anche in che modo gestire il caso di canoni non dichiarati perché inizialmente non percepiti, ma poi percepiti in un periodo d’imposta successivo. In tali casi l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.
Ricordiamo invece che l’articolo 3-quinquies del D.L. 34/2019 (decreto crescita) prevede per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 che i canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione in capo al locatore stesso già a partire dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento.
AVV. IPPOLITA DOMENEGHETTI