ACCORDI TERRITORIALI – LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – ATTESTAZIONE CEDOLARE SECCA

ASPPI Ferrara

Associazione Piccoli Proprietari di Ferrara

Locazione parziale dell’immobile

Con i contratti di locazione depositati presso il Comune di Ferrara in data 26/03/2018 (come pure con i contratti depositati successivamente presso altri Comuni del territorio ferrarese) è stata introdotta la novità della possibilità per il proprietario di locare non solo l’intera unità immobiliare a disposizione ma anche una o più parti della stessa.

Ad esempio, può essere locata una sola stanza da letto, con diritto, naturalmente, all’uso in comune del bagno o anche della cucina oppure della sala da pranzo o del salotto.

Ciò consente la scelta di locare, per esempio, agli studenti universitari non solo l’intero appartamento, tramite l’apposito contratto a loro dedicato (comprendente clausole specifiche per l’utilizzazione anche di più studenti), ma anche, col contratto base ad uso abitativo,  una sola stanza per una o più persone, in dipendenza del massimo carico abitativo consentito per quell’unità immobiliare dal Regolamento comunale e in relazione anche alla vastità e alla illuminazione e ventilazione del locale affittato.

Ciò al fine di evitare l’eccessivo affollamento dell’immobile. Possibilità legata all’uso promiscuo degli ambiti comuni quali l’ingresso e i corridoi per accedere alla stanza e alle utilizzazioni correlate, evidenziate in una piantina dell’appartamento, con indicazione chiara del locale affittato e degli ambiti connessi, allegata.

Naturalmente il canone che può essere richiesto deve corrispondere ad una frazione del canone relativo all’intero appartamento, calcolato secondo una percentuale proporzionale alla superficie di ciascuna porzione dell’appartamento data in locazione, anche tenendo conto delle utilità concesse in uso esclusivo o comune.

È connaturato a questo tipo di contratto il divieto di ottenere tramite gli affitti parziali un canone maggiore dell’affitto totale dell’appartamento. L’interpretazione del primo comma dell’art. 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 (autorizzante alla novità) porta a ritenere che la locazione di porzioni di una unità immobiliare possa effettuarsi sia per esigenze abitative che per usi transitori o per studenti universitari, anche se per questi ultimi i limiti massimi sono più stringenti.

 

Avv. Alberto Conti