ACCORDI TERRITORIALI – LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – ATTESTAZIONE CEDOLARE SECCA

ASPPI Ferrara

Associazione Piccoli Proprietari di Ferrara

Fibra ottica condominiale

TUTELA DEL DIRITTO DEL CONDOMINO ALLA ISTALLAZIONE DEL CAVO DI FIBRA OTTICA NELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI O ANCHE ATTRAVERSANDO PARTI PRIVATE FINO ALL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’.

La tecnica delle telecomunicazioni ha permesso di poter usufruire del cavo di fibra ottica per l’istallazione in ogni alloggio degli impianti di collegamento internet tramite WIFI. Dal punto di vista tecnico è divenuto facile il collegamento da e per un’immobile privato unifamiliare mentre alcune difficoltà presenta il transito del cavo dai locali dell’unità immobiliare privata al punto di collegamento internet esterno quando tale unità si trova in un condominio.

È necessario ricordare come l’art. 1122 bis c.c., facente parte delle regole del codice civile sul condominio negli edifici, costituisca un diritto per ogni condomino a pretendere l’attraversamento delle pareti comuni del cavo di trasmissione per raggiungere il punto di diramazione dell’utenza privata posta nella singola unità immobiliare.
Unici obblighi, limitanti tale diritto, consistono nel recare il minor pregiudizio alle parti comuni del condominio e alle altre unità immobiliari private, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio.
Sarà un onere del condomino interessato dar previa comunicazione all’amministratore del Condominio delle eventuali necessarie modificazioni delle parti comuni, documentando le modalità dell’intervento e la consistenza dello stesso.

Questo avviso di progetto non presuppone la necessaria autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea condominiale interessata, ma quest’ultima (e non l’amministratore, che ha il solo obbligo di convocarla) può, una volta avuta conoscenza del progetto e delle sue modalità di esecuzione, solamente prescrivere (con votazione a maggioranza dei condomini intervenuti, corrispondenti al valore millesimale complessivo dei due terzi dell’edificio, previsto per ogni innovazione) adeguate modalità alternative di esecuzione del progetto oppure per imporre cautele volte alla salvaguardia della stabilità o del decoro architettonico dell’edificio. Può, altresì, l’assemblea subordinare l’esecuzione delle opere alla prestazione, da parte dell’interessato, di una idonea garanzia per gli eventuali danni arrecati agli ambienti attraversati.
È significativo come venga dalla legge autorizzato il condomino, che intende eseguire l’opera, ad entrare anche nelle unità immobiliari di altri singoli condomini nel caso sia necessario per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori.

Una problematica prevedibile, che ancora ad oggi la giurisprudenza non ha preso in considerazione, può essere immaginata in ipotesi di richieste assembleari travalicanti il lecito, al fine precipuo di impedire l’esecuzione dell’opera o all’ingresso o all’attraversamento di altre unità immobiliari private.

La dottrina ha ritenuto che possono essere vietate (ultimo comma dell’art. 1120 c.c.) le sole innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che alterino il suo decoro architettonico oppure che rendano alcune parti comuni dell’edificio o delle unità immobiliari da attraversare inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

La tesi dottrinale sostiene che, nell’eventualità l’assemblea vieti l’esecuzione dell’opera oppure che il proprietario di una singola unità immobiliare rifiuti l’accesso, il richiedente può procedere, incombendo al Condominio o al singolo proporre la contestazione giudiziale con contemporanea richiesta di sospensione dei lavori. Correlativamente, se il singolo proprietario di una unità immobiliare non consente l’accesso, il condomino può chiedere al giudice un provvedimento cogente per il rifiutatore, in attuazione del suo diritto.

Nell’ipotesi che l’impianto sopra indicato sia già presente nel condominio ma che venga richiesto il suo adeguamento, l’assemblea può (art. 155 bis disp. att. c.c.) indicare le necessarie prescrizioni (votando con una maggioranza ex art. 1136, I°, II°, III° comma c.c.). Da ultimo è bene annotare che questi diritti non sono limitati al proprietario della singola unità immobiliare (abitativa o adibita ad usi diversi) ma anche dell’inquilino.

Avv. Alberto Conti