Decreto crescita: contratto di affitto 3+2
Novità per gli affitti introdotta dal “Decreto Crescita” (D.L.34/2019)
Contratto 3+2: rinnovo biennale dopo la seconda scadenza contrattuale
L’ art. 19-bis del decreto crescita fornisce una interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione 3 anni +2 anni a canone agevolato. Per questi contratti si chiarisce infatti che, in mancanza della comunicazione di disdetta alla seconda scadenza contrattuale il contratto debba essere rinnovato tacitamente, per ogni successiva scadenza, per ulteriori 2 anni.
In sostanza viene posta fine alla dibattuta questione relativa alla durata del rinnovo alla seconda (o successiva) scadenza del contratto 3+2, che aveva portato ad una soluzione giurisprudenziale ormai consolidata nel senso del rinnovo triennale (es. 3+2+3+3 ecc.) e che invece ora, con questa interpretazione, si risolve con l’indicazione di una durata biennale del rinnovo stesso (es. 3+2+2+2 ecc.).
Trattandosi di interpretazione autentica, e non di nuova previsione di legge, l’efficacia di tale norma opera fin dall’entrata in vigore della norma interpretata, quindi per tutti i contratti 3+2 stipulati a partire dal 1998, anno in cui fu approvata la Legge 431/98 che regolamenta questo genere di contratti di locazione.
La novità coinvolge quindi tutti i contratti, anche quelli già in essere, ed ai rinnovi già effettuati: vale la pena rivolgersi quindi ad un’associazione sindacale di categoria (ad es. L’Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) per ottenere una consulenza sull’effettivo stato del proprio contratto.
Il rischio è infatti quello di tenere conto di una scadenza non più valida e non poter inviare la disdetta al contratto di locazione in tempo utile.
AVV. IPPOLITA DOMENEGHETTI