Approvata la delibera dei canoni abitativi
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CANONI ABITATIVI.
APPROVATA LA DELIBERA.
Lunedì scorso la Giunta regionale ha approvato delibera 1275/2021 per finanziare la rinegoziazione dei canoni abitativi.
In sintesi i proprietari che ridurranno il canone di locazione ad uso abitativo di almeno il 20% e per almeno 6 mesi riceveranno dalla regione dal 70 al 90% del mancato introito.
Il presidente di ASPPI Emilia-Romagna e ASPPI Modena, Francesco Lamandini, commenta: per ASPPI la misura è positiva perché consente al proprietario di venire incontro alle richieste del proprio inquilino in difficoltà per un periodo sia breve (6-12 mesi) che lungo (oltre i 18 mesi) con ridotte penalizzazioni e con l’obiettivo di evitare che si possano creare le condizioni per una morosità importante che potrebbe portare alla richiesta di sfratto.
Inoltre, solo per i comuni ATA, si possono cumulare il bonus affitti nazionale con il contributo regionale.
Nel dettaglio:
art.2) BENEFICIARI
A fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ed aventi un ISEE ordinario o corrente non superiore ad Euro 35.000. La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva alla pubblicazione del presente programma,
Art.5) TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €
- Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €
- Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’ 80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 €
- Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €
Art.6) CUMULABILITA’ CON ALTRE MISURE
Il contributo regionale è cumulabile con il contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2021 Prot. 180139/20211. Il contributo regionale per le rinegoziazioni avvenute ai sensi del paragrafo 5) nei Comuni ATA ed aventi data antecedente al 6 settembre 20213, è limitato al 30% per i mesi di rinegoziazione afferenti l’anno 2021.
Art.7) VINCOLI PER IL LOCATORE
Il locatore si impegna altresì a non avviare procedure di sfratto per i 12 mesi successivi alla rinegoziazione, ovvero per la durata della rinegoziazione stessa ove inferiore a 12 mesi.